SOCIETA’ ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA ORALE

STATUTO SOCIETA’ ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA ORALE
registrato in data 27/2/2018

I. Denominazione, scopi, sede e durata

Articolo 1

E’ costituita, con durata illimitata, la Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (S.I.P.M.O.).

Articolo 2

La Società, senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo studio ed il progresso delle conoscenze scientifiche e cliniche nel campo della Medicina e della Patologia orale per migliorare le condizioni cliniche delle persone, di promuovere i rapporti e gli scambi culturali e scientifici fra Istituti, Associazioni e Fondazioni nonché fra i cultori della Medicina e della Patologia orale in Italia ed all’estero, di facilitare tutte quelle attività che tendono a potenziare ed a valorizzare queste discipline nel campo scientifico, didattico e professionale, di stabilire relazioni con analoghe associazioni nazionali ed internazionali, di tutelare con ogni azione necessaria, sempre nel rispetto della deontologia professionale, gli interessi della Patologia e della Medicina orale e dei suoi Associati. L’attività scientifica della Società verrà pubblicata sul sito web societario e costantemente aggiornata. La Società, negli ambiti disciplinari di competenza, partecipa alla formulazione e all’aggiornamento delle raccomandazioni cliniche indicando, sulla base di evidenze scientifiche rilevanti, le linee guida per le buone pratiche clinico-assistenziali; individua, inoltre, linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario; partecipa, eventualmente, per quanto di competenza, agli Osservatori Nazionali. La Società promuove la formazione e l’aggiornamento professionale dei Soci con le modalità ritenute più utili, e deliberate, dal Consiglio Direttivo. Su approvazione del Consiglio Direttivo, che individuerà le relative modalità, possono essere associate alla Società altre Associazioni Scientifiche per lo sviluppo e/o la condivisione di progetti e attività in ambito culturale, scientifico e assistenziale. La Società non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei Soci.

Articolo 3

La Società ha sede legale presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Foggia in via Luigi Rovelli, 50 71122 Foggia (Presidente in carica).

Sono organi della Società:

– il Consiglio Direttivo,
– la Giunta,
– il Collegio dei Probiviri,
– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le Assemblee dei Soci sono le seguenti:
– Assemblea Annuale (Evento SIPMO Nazionale)
– Assemblea Congressuale
– Assemblea Straordinaria

II. Soci e organi

Articolo 4

La Società si compone di Soci Attivi, Soci Ordinari, Soci Affiliati, Soci Sostenitori, Soci Onorari. Sono Soci Attivi i Soci che, oltre a versare regolarmente la quota annuale, svolgano una documentata attività scientifica nel campo della Medicina e della Patologia Orale. Sono Soci Ordinari, tutti coloro i quali, ammessi a far parte della Società, versano annualmente la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo con le modalità di seguito stabilite. Sono Soci affiliati gli studenti iscritti agli ultimi due anni del Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché i laureati in Igiene dentale, che ne facciano richiesta. Tutti i soci Attivi e Ordinari sono tenuti al versamento della rispettiva quota associativa annuale entro e non oltre il 1° trimestre di ogni anno solare. Il Segretario-Tesoriere, durante il suddetto trimestre, invia ai Soci non solventi un sollecito; trascorso il mese di aprile segnala i nominativi degli inadempienti al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci Attivi ed i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ma solo i Soci Attivi possono essere eletti al Consiglio Direttivo purché in 3 regola con il pagamento della quota sociale da almeno tre anni consecutivi e purché non abbiano interessi commerciali nel settore odontoiatrico (autocertificazione). I Soci Ordinari godono di tutti i privilegi dei Soci Attivi, incluso quello di intervenire nelle Assemblee e possono essere eletti Revisori dei Conti o Probiviri ma non possono occupare cariche nel Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori Enti pubblici e privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni che intendono favorire il raggiungimento degli obiettivi della Società con contributi finanziari, donazioni o con altri atti a favore della Società (vedasi anche art. 5). Sono Soci Onorari della Società eminenti personalità italiane e straniere che per meriti scientifici, didattici e clinici abbiano raggiunto una chiara fama nel campo dell’Odontostomatologia, che abbiano dato importanti contributi al raggiungimento dei fini istituzionali della Società o, infine, personalità la cui appartenenza alla Società conferisca onore e prestigio alla stessa (vedasi anche art. 5 e Codice Etico della Società Italiana di Patologia e medicina orale). La Società è rappresentata in tutto il territorio nazionale e, previa delibera del Consiglio Direttivo, si può articolare in sezioni regionali su richiesta dei Soci attivi di quell’area secondo le norme emanate dal Consiglio stesso. Gruppi di regioni possono essere accorpate in funzione della continuità territoriale o di caratterizzazioni comuni. L’esclusione della presenza di conflitti di interesse sarà dichiarata tramite autocertificazione in tutti i casi richiesti. In caso di dubbio saranno chiamati a pronunciarsi in merito i Probiviri e, in seconda istanza, il Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Possono essere ammessi a far parte della Società:

1. come Soci attivi i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria e i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati per legge ad esercitare la professione di Odontoiatra che svolgono a tempo pieno o parziale, a qualsivoglia titolo, attività di Medicina Orale (di ricerca, scientifica o clinica). Alla presentazione della domanda di passaggio a socio attivo, indirizzata al Presidente, il socio ordinario, in regola con i pagamenti societari almeno degli ultimi tre anni consecutivi, deve documentare l’attività svolta e le pubblicazioni prodotte che devono essere almeno 5 negli ultimi 5 anni su riviste ISI su argomenti attinenti la patologia e la medicina orale. 4 Sono Soci Attivi di diritto e a vita i Past President della Società, purché in regola col pagamento della quota annuale.

2. come Soci Ordinari i Laureati in in Odontoiatria e Protesi dentaria e quelli laureati in Medicina e Chirurgia, che ne facciano richiesta ed in regola con la quota sociale annuale.

3. come Soci Affiliati gli studenti iscritti agli ultimi due anni del Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria e i Laureati in Igiene Dentale, che ne facciano richiesta.

4. come Soci Sostenitori Enti pubblici e privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni che intendono favorire il raggiungimento degli obiettivi della Società con contributi finanziari, donazioni o con altri atti a favore della Società. Il Socio Sostenitore che sia un Ente, Associazione o Istituto, è rappresentato nella Società da un delegato che ha diritto di intervento nelle Assemblee generali, ma non ha diritto al voto né può essere eletto a cariche sociali. In caso di persone la qualifica di Socio Sostenitore è compatibile con quello di Socio Attivo, Ordinario, o Onorario ove sussistano i requisiti dell’art. 6 del presente Statuto. In tali casi il Socio Sostenitore può esercitare i diritti propri di tali qualifiche.

5. come Soci Onorari della Società eminenti personalità italiane e straniere che per meriti scientifici, didattici e clinici abbiano raggiunto una chiara fama nel campo dell’Odontostomatologia, che abbiano dato importanti contributi al raggiungimento dei fini istituzionali della Società o, infine, personalità la cui appartenenza alla Società conferisca onore e prestigio alla stessa. Possono essere proposti al Consiglio Direttivo ed eletti dallo stesso come Soci Onorari anche quei membri del Consiglio Direttivo che per un lungo periodo di tempo abbiano offerto la loro autorevole ed attiva opera per il progresso scientifico, culturale ed accademico della Disciplina. La nomina dei Soci Onorari viene fatta in occasione dell’Assemblea Congressuale su designazione unanime del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono iscritti in un apposito elenco d’onore e possono essere invitati a presenziare e prendere la parola nelle Assemblee societarie ed alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, se invitati, ma senza diritto di voto, se nella loro qualità di Socio Onorario. I Soci onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi quota sociale e rimangono in tale carica a vita, salvo sanzioni disciplinari.

Le domande di ammissione a Socio Attivo e Socio Ordinario devono essere inoltrate per iscritto alla Presidenza corredate dei titoli richiesti. La Giunta delibera l’accettazione della domanda a Socio ordinario a maggioranza semplice ed il Consiglio Direttivo delibera quella a Socio attivo a 5 maggioranza qualificata nel corso del primo Consiglio Direttivo utile. Annualmente l’Assemblea ratifica l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari e Attivi.
Per i Soci Affiliati l’iscrizione è a richiesta su presentazione del libretto universitario o del certificato di laurea per i laureati in Igiene Dentale.
Un comitato scientifico, identificato nel Consiglio direttivo, controllerà e verificherà la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati della comunità scientifica internazionale.
I Soci attivi, quando ammessi, possono rinnovare la loro iscrizione con tale qualifica per 5 anni; terminato questo periodo, per mantenere il loro status di soci attivi, devono rinnovare la domanda di ammissione nuovamente corredata dai titoli richiesti.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo della Società è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, da sei Consiglieri e da un Consigliere Segretario- Tesoriere e dura in carica tre anni. Possono accedere a queste cariche solo i Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote associative da almeno tre anni e con autocertificazione che escluda conflitti di interesse. E’ esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. L’elezione viene tenuta ogni tre anni durante l’Assemblea Annuale con momento elettivo oppure durante l’Assemblea Congressuale con momento elettivo; essa è a votazione segreta da parte dei Soci attivi ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in cui si svolge la votazione, almeno. Infine, possono partecipare alla votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo i nuovi Soci che abbiano presentato la domanda e abbiano versato la quota associativa annuale almeno 180 giorni prima di tale Assemblea con momento elettivo. Con votazione a parte, successivamente, il Consiglio Direttivo eletto sceglie fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere-Segretario che formano la Giunta. L’Assemblea dei Soci elegge anche il Collegio dei Revisori dei Conti (in possesso di note e accertate capacità amministrativo-contabili) nel numero di tre Soci attivi o Ordinari ed il Collegio dei Probiviri nel numero di tre Soci attivi o Ordinari. Non possono essere eletti tra i legali rappresentanti, tra gli amministratori e promotori quei soci che avessero subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque componenti del Direttivo stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Sono considerate valide anche riunioni in teleconferenza o comunque per via telematica con stesura di verbale approvato da tutti i partecipanti, nel corso della prima riunione utile del Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio stesso decadono dall’incarico. In caso di dimissioni, decadenza o di impossibilità di un componente del Consiglio Direttivo a espletare il suo mandato, subentra il primo dei non eletti con ratifica del Collegio dei Probiviri o in mancanza si indicono le elezioni per la sua sola sostituzione. In caso di dimissione o di rinuncia dell’intero Consiglio Direttivo, il Decano dei Soci (per anzianità di iscrizione alla Società o, in caso di parità, per età anagrafica) convoca entro 60 giorni un’Assemblea Straordinaria con momento elettivo. La Giunta assicura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo relative all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e di quanto altro ad esso demandato dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; rende esecutivi i mandati e le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo sia per quanto concerne le attività culturali che per quanto possa concorrere allo sviluppo ed al progresso delle Discipline Odontostomatologiche. La Giunta si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta degli altri due componenti del Comitato stesso. La Giunta è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 7

L’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo viene fatta ogni tre anni. Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un ulteriore triennio, scaduto il quale non è più rieleggibile prima che trascorra almeno un mandato di un altro Presidente. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo restano in carica un triennio e sono rieleggibili senza limiti temporali. Nel caso di dimissioni od impossibilità permanente del Presidente in carica a svolgere le sue funzioni, subentrerà in tale compito, a tutti gli effetti, il Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo alla prima Assemblea possibile (Annuale o Congressuale) con momento elettivo. Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Società, ne amministra le sostanze e provvede all’adempimento degli obblighi contemplati nello Statuto, mediante l’applicazione del Regolamento.
In caso di impossibilità del Presidente, o su delega dello stesso, rappresenta la Società della quale promuove lo sviluppo e la valorizzazione con tutti i mezzi consentiti dallo Statuto e dal regolamento stesso.

Al Consiglio Direttivo spetta la definizione degli indirizzi e dei programmi scientifici dei Congressi e delle Manifestazioni culturali. Il Consiglio Direttivo, salvo casi previsti diversamente dallo Statuto, delibera a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del Presidente della Società. Le attività proprie del Consiglio Direttivo possono essere affidate da questo ad apposite Commissioni presiedute dal Presidente della Società o da un Socio da lui delegato.

III. Assemblee

Articolo 8

La Società si riunisce annualmente in occasione di un evento SIPMO (Simposio o altro evento deciso dal Consiglio Direttivo) o del Congresso Nazionale. Il Consiglio Direttivo può tuttavia convocare Assemblee Straordinarie, a maggioranza semplice (in caso di parità prevale il voto del Presidente), quando lo ritenga necessario nell’interesse della Società o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Soci. Ogni tre anni, di norma, in occasione della Assemblea dei Soci, si procede al “momento elettivo”.

Articolo 9

Le deliberazioni in seno alla Società vengono prese per votazione a maggioranza dei Soci Attivi ed Ordinari presenti all’Assemblea. Non sono ammesse votazioni per delega semplice, ma solo procure speciali notarili su specifici punti dell’O.d.G. di una specifica Assemblea. Fermo restando che non è possibile procedere alla votazione per il rinnovo delle cariche sociali né per delega né per procura speciale, in casi eccezionali, preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, possono essere convocate e considerate valide anche Assemblee in teleconferenza o comunque per via telematica con stesura di verbale da approvare nel corso della prima riunione utile del Direttivo. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci mentre il diritto a prendere la parola in Assemblea è limitato ai Soci Attivi, Ordinari, Onorari e Sostenitori che risultino in regola con le norme relative all’iscrizione e al pagamento delle quote annuali, ferme restando le norme relative al diritto di voto. I soci affiliati possono intervenire in Assemblea se invitati in audizione dal Direttivo. 8

Articolo 10

L’Assemblea dei Soci Attivi ed Ordinari è valida, in prima convocazione, con l’intervento della metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con almeno il 25% degli aventi diritto. Per le delibere aventi per oggetto modifiche dello Statuto o del Regolamento l’Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con la presenza del 75% degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con l’intervento del 50% +1 degli aventi diritto. Per lo scioglimento della Società, l’Assemblea sarà valida con l’intervento del 75% degli aventi diritto anche in seconda convocazione. Per le modifiche di Statuto e di regolamento, e per lo scioglimento della Società, è necessario il parere favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto.

Articolo 11

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest’ultimo dal più anziano dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Le elezioni degli organi della Società si svolgeranno a scrutinio segreto in occasione dell’Assemblea dei Soci con momento elettivo. Il Presidente comunica con un preavviso di almeno 60 giorni all’elettorato attivo (Soci Attivi e Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa almeno sessanta giorni prima della data dell’Assemblea elettiva) che contemporaneamente alla prossima Assemblea si svolgeranno anche le elezioni e invita a presentare le candidature entro 30 giorni precedenti la data delle elezioni. Il Segretario-Tesoriere provvede a predisporre la lista dei componenti l’elettorato passivo e invia la lista dei candidati all’elettorato attivo almeno 15 giorni prima. I neosoci possono far parte dell’elettorato attivo solo se la loro iscrizione alla Società è avvenuta, CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE, almeno 180 gg prima della data delle elezioni.

IV. Congresso

Articolo 13

La Società indice almeno un Congresso Nazionale con scadenza biennale e altri Eventi con scadenza annuale o biennale.

Articolo 14

Il Presidente della Società è il Presidente del Congresso e degli altri Eventi scientifici nazionali e ne cura l’attuazione dei programmi scientifici indicati dal Consiglio Direttivo. V. Finanze e bilancio

Articolo 15

Il Patrimonio della Società è rappresentato dalle seguenti entrate:
– quote dei Soci attivi e ordinari;
– utili dei Congressi della Società;
– eventuali donazioni ed elargizioni da parte di Istituti, Enti e persone, proventi la cui destinazione verrà indicata dallo stesso donatore e/o dal Consiglio Direttivo e comunicata all’Assemblea dei Soci. I proventi e le rendite patrimoniali della Società verranno in prevalenza depositati ad interesse presso un Istituto bancario e tenuti a disposizione per spese inerenti al funzionamento della Società ed all’espletamento degli scopi contenuti nel presente Statuto.
Il tesoriere ha mandato di aprire C/C bancari ed accendere depositi amministrativi. Può inoltre compiere tutte le operazioni bancarie nei limiti della disponibilità, ed effettuare acquisti e vendite di titoli e obbligazioni su delibera del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve tenere un registro/inventario dei beni acquisiti dalla Società.

Articolo 16

L’esercizio finanziario della Società decorre da inizio mandato e termina a fine mandato del Consiglio direttivo. Il bilancio preventivo, presentato dal Segretario-Tesoriere nel corso della prima assemblea utile del suo mandato, deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci. Anche il bilancio consuntivo è presentato annualmente dopo vidimazione dei Revisori dei Conti e deve essere sottoposto 10 all’approvazione dell’Assemblea possibilmente ogni anno ma obbligatoriamente in occasione dell’Assemblea congressuale e comunque a fine mandato. I bilanci preventivi, consuntivi e l’elenco degli eventuali incarichi retribuiti saranno pubblicati ogni anno, a cura del Segretario-Tesoriere, sul sito web della Società.

VI. Collegio dei revisori

Articolo 17

Per ogni ciclo di Presidenza, l’Assemblea con momento elettivo elegge fra i Soci Attivi e/o Ordinari, con note e accertate capacità amministrativo-contabili, tre Revisori dei Conti con l’incarico di riferire per iscritto sull’andamento dell’Amministrazione della Società. I Revisori dei Conti durano in carica un triennio e possono essere rieletti una sola volta. In seguito non sono rieleggibili se non dopo un intervallo di almeno tre anni. Tale carica è incompatibile con quella di consigliere e/o di proboviro. Essi esaminano il bilancio, constatano la regolarità amministrativa formale e approvano il bilancio consuntivo preparato dal Segretario-Tesoriere o glielo rinviano per modifiche o chiarimenti.

VII: Collegio dei probiviri

Articolo 18

Per ciascun triennio l’Assemblea Ordinaria con momento elettivo elegge fra i Soci Attivi e/o Ordinari tre Probiviri. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di componente del Direttivo o con quella di Revisore dei Conti. Il collegio dei Probiviri, su invito del Consiglio Direttivo, esprime un parere nei limiti previsti dalla legge su ogni controversia tra i Soci e gli Organi della Società. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta. In seguito non è rieleggibile se non dopo un intervallo di almeno tre anni.

Articolo 19

Sul comportamento societario, deontologico e professionale dei Soci vigila il Consiglio Direttivo che può deliberare a maggioranza semplice, sentito il parere dei Probiviri, le seguenti sanzioni per comportamenti contrastanti con i fini enunciati dall’Art. 1 del presente Statuto:
– ammonizione
– sospensione temporanea
– espulsione
Il Socio proposto per l’espulsione può richiedere di giustificarsi davanti al Consiglio Direttivo. L’espulsione del Socio, oltre ai casi previsti dallo Statuto o dal Regolamento Associativo societari, potrà essere applicata nei casi previsti dall’Art. 24 del Codice Civile. La qualità di Socio si perde altresì per dimissione volontaria. La decadenza per morosità è un provvedimento automatico e irrevocabile finché il Socio moroso non provveda a mettersi in regola con il pagamento (per permanere nello stato di socio attivo tre anni di quota sociale annuale).

VIII. Revisione dello Statuto e Scioglimento della Associazione

Articolo 20

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere fatte solo per proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci attivi e ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Esse dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo sei mesi prima della Assemblea nella quale devono venire discusse ed approvate, previa la loro espressa indicazione nell’Ordine del giorno, e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali”, ovvero essere oggetto di mozione d’ordine (Vedasi anche articolo 10).

Articolo 21

L’Associazione si scioglie in seguito a delibera dall’Assemblea con l’intervento del 75% degli aventi diritto anche in seconda convocazione:
a) per volontà degli associati;
b) per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
c) in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.
(Cfr. anche articolo 10).
In caso di estinzione della Società il residuo patrimoniale netto delle spese per la liquidazione sarà destinato, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, alle Università italiane per le esigenze delle Discipline Odontostomatologiche.

IX. Norme di Rinvio

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

CODICE ETICO SOCIETA’ ITALIANA DI PATOLOGIA E MEDICINA ORALE
registrato in data 27/2/2018

Articolo 1 – Destinatari del Codice Etico

Il presente Codice etico enuncia, inequivocabilmente, una serie di principi e regole che debbono essere condivisi, e pertanto osservati e divulgati, dai Soci della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (di seguito “Società”). L’appartenenza alla Società è regolata dallo Statuto.

Articolo 2 – Principi Fondamentali

I principi fondamentali del presente codice etico sono richiamati dall’art. 2, n. 4, della legge n. 240 del 2010 che cita “Il codice etico …omissis… promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di “proprietà intellettuale“. Tali principi si identificano innanzi tutto in quelli di carattere generale stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale, nello Statuto della Società e negli altri documenti direttamente o indirettamente da questi richiamati. Il codice etico dei membri della Società si richiama principalmente allo sviluppo della ricerca e quali operatori della salute anche nell’esercizio dell’assistenza.

Articolo 3 – La Ricerca Scientifica

Il lavoro di ricerca è uno dei valori fondanti della attività scientifica. Sarà quindi necessario basare la propria attività di ricerca ispirandosi ai seguenti principi e valori etici: la libertà di ricerca scientifica; l’onore e la reputazione delle persone e la lealtàversogli altri e verso le istituzioni; l’onestà, il rigore, l’affidabilità e l’obiettività nella conduzione della stessa; l’indipendenzadigiudizio, la trasparenza, l’atteggiamento aperto ed equanime, la valorizzazione del merito, la reciprocità e la cooperazione con gli altri nell’adempimento dei propri compiti; l’imparzialità, la pertinenza, la vigilanza coscienziosa e l’efficienza nell’utilizzazione delle risorse; la responsabilità sociale equella verso legenerazionifuture, compresiidoveriditutelaversogli animali e ingeneraleversolabiosfera. E’ responsabilità dei membri della Società assicurare e tutelare i principi fondamentali d’integrità nella ricerca in tutte le sue fasi evitando e vigilando su condotte scorrette, pratiche discutibili e/o irresponsabili. Le condotte scorrette sono definite come violazioni intenzionali e gravi delle norme deontologiche. Fra le quali si annoverano:

• Plagio
• Cattiva gestione dei conflitti d’interesse
• Fabbricazione dei Risultati
• Falsificazione di dati o risultati
• Incuria o Abuso dei dati
• Sottrazione di dati
• Pubblicazione multiple
• Invio di proposte multiple
• Incuria ed abuso della firma di un articolo
• Incuria ed abuso nel ruolo di revisore
• Falsificazione di credenziali scientifiche nella presentazione di pubblicazioni, nella partecipazione a bandi per progetti o incarichi
• Sabotaggio dei colleghi
• Istigazione, facilitazione, connivenza, omertà
• Accuse malevoli e ostacolo agli accertamenti di condotta scorretta
• Abuso del proprio ruolo, posizione e influenza per ottenere indebiti vantaggi, beni e favori per se stessi o per terzi oppure per danneggiare colleghi, collaboratori o competitori.

Infine si precisa che le pratiche discutibili e/o irresponsabili sono parimenti da censurare anche nel caso in cui non possano configurarsi come classiche condotte scorrette. Per ciò che concerne la divulgazione dei risultati della ricerca, grande attenzione sarà posta alla veridicità dei risultati prodotti, a riconoscere il contributo significativo svolto da tutti i collaboratori. I componenti della Società s’impegnano ad attenersi e rispettare, a tutti gli effetti, il presente articolo del Codice Etico e rispettare tutte le leggi e le normative applicabili, nazionali e internazionali, che regolano le attività di ricerca scientifica. La Società condanna tutte le condotte scorrette, le pratiche discutibili/irresponsabili in tutte le loro forme.

Articolo 4 – L’Assistenza Clinica

La più vasta porzione dei membri della Società, vista la natura della disciplina odontostomatologica, esercita assistenza e attività clinica. L’attività clinica intera è basata sull’etica professionale e sul rapporto con il soggetto affetto da patologia o comunque oggetto della terapia medica. A tal scopo si richiama il vigente codice di Deontologia medica al cui art.4, comma 2, viene enunciato il seguente principio: “Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura”. Tale attività non dovrà essere esercitata solo nei limiti di scienza e coscienza, ma anche nel rispetto delle più recenti linee guida, consensus e in genere evidenze scientifiche condivise dalla comunità accademica. La confidenzialità delle informazioni ottenute grazie al rapporto odontostomatologopaziente sarà tutelata. Il professionista che presti la propria attività assistenziale presso una struttura sanitaria pubblica s’impegnerà infine a comportarsi con decoro, correttezza e rispetto delle norme che regolano le 3 collaborazioni con la struttura sanitaria pubblica.

Articolo 5 – Il Conflitto d’Interessi

Si definisce conflitto di interessi il caso in cui l’interesse privato di un componente della Società contrasti o possa contrastare con quello più generale dell’attività di ricerca, secondi i principi espressi nell’Art. 3 del presente Codice. Si configura come conflitto d’interessi l’accettare – per sé e per i propri familiari, congiunti o soggetti con rapporti di commensalità abituale e soci – fonti di finanziamento, ruoli professionali, cariche e/o vantaggi economici e sociali, favori personali eticamente incompatibili con l’attività di ricerca secondo i principi espressi nell’art. 3 del presente Codice. Si configura come Dual Commitment la circostanza, eticamente compatibile, in cui il professionista /ricercatore si senta impegnato sia con l’istituzione di appartenenza sia con una terza parte. Sono da considerare come lesive le seguenti condotte scorrette:

• Nascondere parzialmente o interamente i conflitti di interesse o di dual commitment effettivi e quelli potenziali nel caso in cui la loro esplicitazione sia prevista e definita;
• Nascondere, anche parzialmente, il contributo di un soggetto finanziatore alla ricerca;
• Nascondere, anche parzialmente, interessi finanziari diretti.

Il componente della Società che in una determinata circostanza venga a trovarsi in una situazione di conflitto fra i propri interessi deve comunicarlo al responsabile della struttura di afferenza o, nel caso delle pubblicazioni/relazioni congressuali, attestarlo pubblicamente. Tale comunicazione è consigliabile anche nel caso di dual commitment.